Il Decreto Sirchia.

Sono passati pochi giorni ma le polemiche sull’ordinanza del ministro Sirchia non accennano a diminuire. Sono già decine le persone allarmate che ci hanno scritto chiedendo spiegazioni e consigli.
La legge è un’ordinanza della durata di un anno che prevede alcuni obblighi per i proprietari dei cani appartenenti ai gruppi 1 e 2 della Federazione Cinologica Internazionale.
Per facilitare la comprensione a tutti vi riportiamo il testo completo della legge e l’elenco delle razze ritenute, in modo troppo frettoloso, pericolose.
Sicuramente l’applicazione della legge non è semplice poiché impone delle considerazioni:
Come faranno i vigili riconoscere le razze pericolose da quelle non pericolose? Verranno organizzati dei corsi?
Una volta tanto gioiscono i meticci essendo le razze “condannate” solo quelle con il pedigree.

Il provvedimento, infatti, si apre con una condanna della pratica degli incroci ma poi sull’elenco finiscono solo i cani di razza pura.
Ma allora le razze rare e non riconosciute, come potrebbe essere l’Abruzzese, sono fuori dall’elenco?
Già per quanto riguarda la nostra razza Abruzzese qualcuno potrebbe obiettare che questa non figura nell’elenco essendo presente nell’elenco la razza Maremmana Abruzzese data dall’incrocio delle due linee genetiche.
In verità le differenze tra le varietà sono molto minime ed è quasi impossibile per un vigile riconoscere l’una dall’altra.
Ma ora cosa dovranno fare i tanti cani usati per la difesa del gregge e quelli presenti nei nostri parchi che da sempre rappresentano un simbolo della nostra regione? Dovranno mettere la museruola anche loro?
In realtà il regolamento di polizia veterinaria esonera i cani da questo obbligo ma nell’ordinanza approvata da Sirchia sono esclusi solo i cani appartenenti alle forze di polizia ed alla protezione civile.
Ed ora per i cani da pastore si applica la legge o vale il vecchio regolamento di polizia veterinaria? ed ancora: anche se  i pastori sono esclusi dall'obbligo della museruola dovranno stipulare apposite polizze assicurative?
Dal testo della legge si evince che anche i proprietari di cani da pastore usati a difesa del gregge e inseriti nell'elenco devono stipulare un'assicurazione essendo esclusi solo i cani della polizia e della protezione civile. La legge ha molte stranezze e denota anche che durante la sua stesura ci sia stata una certa pressione politica per fare in modo che non vi siano inserite determinate razze le cui associazioni gravitano attorno all’attuale maggioranza di governo. È evidente , anche se ora tutti smentiranno, che il decreto sia stato studiato a tavolino con rappresentati delle varie associazioni della caccia i cui cani sono stati, guarda caso, tutti esclusi dall’elenco. Può darsi che ci sbagliamo ma il silenzio dei rappresentanti di queste associazioni che avrebbero dovuto solidarizzare con i colleghi caduti nella lista ci induce a riflettere: un ministro completamente all’oscuro di cinofilia non  approva un decreto senza il consiglio di qualche esperto.
Ed allora il Ministro che ci faccia sapere chi sono i suoi consiglieri.
La legge inizia con una considerazione che si rifà ai frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i Pit-bull che, per chi non lo sapesse, sono cani usati e creati per la caccia e che originano da Terrier che però sono stati esclusi dall’elenco.
Chiaramente non ci sentiamo di condannare i terrier che sono cani molto mansueti ed equilibrati come lo sono tutti i cani tenuti ed allevati in modo coscienzioso dai loro padroni.
La pericolosità dei cani non sta nelle razze ma nei loro padroni che li addestrano in modo sbagliato.
Esistono razze più aggressive di altre ma fare di tutta l’erba un fascio non è la soluzione. Oltretutto ora appare assai probabile, se non certo, che questo provvedimento provocherà un aumento del randagismo ed anche delle aggressioni visto che molti risolveranno il problema della stipula dell’assicurazione abbandonando i loro cani che, se sono appartenuti a pregiudicati o a persone poco affidabili, rappresenteranno degli autentici pericoli per la popolazione.

 

 

Il testo completo della legge

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto  il  regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i Pit-bull;
Ritenuta  la  necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della
emanazione   di  una  disciplina  normativa  organica  in  materia  -disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
                               Ordina:
                    Art. 1.
  1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale  pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con  spiccate  attitudini  aggressive  appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale;
b) qualsiasi  operazione  di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  così  come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
             Art. 2.
1.  I  proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando
li  portano  in  luogo  pubblico  o  aperto al pubblico debbono usare contestualmente  il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo  comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320.
E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a  chi  e'  sottoposto  a  misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;
e) ai  minori  di  18  anni  e  agli interdetti e inabilitati per
infermita'.
2.  I  divieti  di  cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3.  Chiunque  possegga o detenga cani di cui all'art. 1 e' tenuto a stipulare  una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni  contro  terzi,  definita  secondo  i  massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  presente ordinanza debbonointeressare le autorita'   veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.
5.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La  presente  ordinanza  ha  efficacia  per  un  anno dalla data di entrata   in   vigore,  che  decorre  dal  giorno  stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 9 settembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

L’esperienza insegna poi che questi provvedimenti hanno l’effetto opposto a quello prefissato.
Se il nostro Ministro prima di approvare questo provvedimento avesse sentito i colleghi Tedeschi saprebbe che in Germania un analogo provvedimento era stato attuato ma che poi dopo tre anni avevano dovuto annullare la legge perché dopo l’attuazione di questa legge il randagismo è aumentato e con esso gli attacchi.
La legge così come è stata fatta va rivista immediatamente: occorre restringere la lista ai soli cani realmente pericolosi escludendo le razze tipicamente Italiane che vanno tutelate e valorizzate e delegando alle regioni di appartenenza delle varie razze di approvare appositi regolamenti.
È impensabile che nelle Regioni di origine di alcune razze Italiane, come l’Abruzzese, il Bergamasco o di razze da soccorso come il San Bernardo, si possano attuare simili provvedimenti. In Abruzzo questi cani rappresentano un’attrattiva turistica ed eccetto qualche rarissimo caso questi cani non hanno mai rappresentato un problema se è vero che vengono richiesti anche in altre nazioni proprio per la loro caratteristica di ottimi guardiani del gregge ma anche perché, pur restando liberi, non attaccano i turisti e si integrano quindi perfettamente nei parchi.
Ci auguriamo quindi che il Ministro comprenda le ragioni della protesta e riveda la legge.
Da parte nostra stiamo preparando una proposta di legge alternativa da presentare al Ministro che pur ricalcando il testo della stessa, escluda le razze meno pericolose e Italiane e ne inserisca altre che non erano state inserite e che sopratutto limiti al minimo l'estensione della polizza obbligatoria.

L'elenco completo delle Razze Incriminate

Cani del 1°gruppo  FCI

AUSTRALIAN CATTLE DOG -CANE DA MANDRIA AUSTRALIANO
AUSTRALIAN KELPIE
AUSTRALIAN SHEPHERD - PASTORE AUSTRALIANO
BEARDED COLLIE - COLLIE BARBUTO
BEAUCERON - PASTORE DELLA BEAUCE
BOBTAIL - OLD SHEEPDOG
BORDER COLLIE
BOVARO DELLE ARDENNE - BOUVIER DES ARDENNES
BOVARO DELLE FIANDRE - BOUVIER DES FLANDRES
BRIARD - PASTORE DELLA BRIE
CAO DE SERRA DA ESTRELA
CORGI GALLESE
KOMONDOR
KUVASZ
MALINOIS - PASTORE BELGA DI MALINES
MUDI
PASTORE BELGA DI TERVUEREN
PASTORE BELGA GROENENDAEL
PASTORE BERGAMASCO
PASTORE CATALANO
PASTORE CROATO - HRVATSKI OVCAR
PASTORE DEI PIRENEI
PASTORE DEI PIRENEI A MUSO RASO
PASTORE DELLE SHETLAND - SHETLAND SHEEPDOG
PASTORE DI KARST - PASTORE DEL CARSO
PASTORE DI TATRA - OWCZAREK PODLHALANSKI
PASTORE MAREMMANO - ABRUZZESE
PASTORE OLANDESE
PASTORE SCOZZESE - COLLIE
PASTORE SCOZZESE A PELO RASO - SMOOTH COLLIE
PASTORE TEDESCO
PULI
PUMI
SCHIPPERKEE
TCHOUVATCH SLOVACCO - SLOVENSKY CUVAR


Cani del 2° Gruppo FCI

AFFENPINSCHER
AIDI
ALANO ARLECCHINO
ALANO FULVO
ALANO NERO - DEUTSCHE DOGGE
ALANO TIGRATO
BOVARO DEL APPENZELL - APPENZELLER SEENHOUND
BOVARO DEL BERNESE - BERNER SENNENHUND
BOVARO DELL' ENTLEBUCH - ENTLEBUCHER SENNENHUND
BOXER
BOXER FULVO
BOXER TIGRATO
BULLDOG INGLESE
BULLMASTIFF
CANE CORSO
CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA - SARPLANINAC
CANE DEI PIRENEI - CHIEN DES PYRENEES
CAO DA SERRA DE AIRES
CAO DE CASTRO LABOREIRO
DOBERMANN
DOGUE DE BORDEAUX
FILA BRASILEIRO
GRANDE BOVARO SVIZZERO
HARLEKINPINSCHER
HOVAWART
LANDSEER
LEONBERGER
MASTIFF - MASTINO INGLESE
MASTINO DEI PIRENEI - MASTIN DEL PIRINEO
MASTINO NAPOLETANO
MASTINO SPAGNOLO
PASTORE DEL CAUCASO
PASTORE DELL'ASIA CENTRALE
PINSCHER
PINSCHER AUSTRIACO A PELO RASO
RAFEIRO DO ALENTEJO
ROTTWEILER
SAN BERNARDO A PELO CORTO
SAN BERNARDO A PELO LUNGO
SCHNAUZER GIGANTE NERO
SCHNAUZER MEDIO NERO
SCHNAUZER NANO - ZWERGSCHNAUZER
SHAR PEI
TCHIORNY TERRIER - TERRIER NERO RUSSO
TERRANOVA - NEWFOUNDLAND
TIBETAN MASTIFF - MASTINO DEL TIBET
TOSA
ZWERGPINSCHER - PINSCHER NANO